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10/10/2002
Indicazioni sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati 
ai sensi della Legge 30 luglio 2002, n.189 e del d.L. 195, del 9/9/2002

Chi si pu� regolarizzare?

1.  Una donna o uomo, straniero/a non comunitario, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. ( collaboratore familiare, baby-sitter)

2.  Una o pi� persone, stranieri non comunitari, per attivit� di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o da handicap che ne limitino l�autosufficienza.

3.  Una o pi� persone, stranieri non comunitari, per contratti di lavoro subordinato con durata minima di un anno.


Chi deve fare la domanda di regolarizzazione?

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolare, o legale rappresentante di una societ� o ditta, deve riempire il modulo rilasciato dagli Uffici Postali (bianco per il lavoro domestico, azzurro per gli altri tipi di lavoro subordinato) dichiarando:

1.  Nome, cognome, cittadinanza del datore di lavoro, regolarit� della presenza in Italia se straniero.

2.  Nome, cognome e nazionalit� del lavoratore/i occupato/i.

3.  Tipo di lavoro effettuato ( assistenza, pulizie, operaio, etc.), orario. 
Per il lavoro domestico l�orario di lavoro non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali, pu� essere svolto anche presso pi� datori di lavoro. In ogni caso i contributi vanno pagati per intero da ogni datore di lavoro.

4.  Indicazione della retribuzione convenuta, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale. (Per i lavoratori domestici non meno di 439 Euro, anche cumulando pi� datori di lavoro).

5.  Disponibilit� a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato

6.  Impegno a garantire la sistemazione alloggiativa e il pagamento delle spese di viaggio in caso di rientro del lavoratore nel proprio paese. E� stato precisato dal Ministero del Welfare che non verranno richiesti, all�atto della stipula del contratto di soggiorno, n� la certificazione della capacit� economica del datore di lavoro, n� ulteriori approfondimenti rispetto all�alloggio. 

  


Alla dichiarazione vanno allegati:

- Attestato di pagamento del contributo forfettario per i tre mesi precedenti l�entrata in vigore della legge specificando la causale sul retro del bollettino con i dati anagrafici del lavoratore (pagamento contributi lavoro subordinato trimestre giugno-agosto). Per il lavoro domestico � di 290 Euro, per gli altri tipi di lavoro 700 Euro.

-  Nel caso di assistenza ad anziani o malati, certificato medico del componente la famiglia che necessita di assistenza.

-  Fotocopia del documento d�identit� del datore di lavoro.

-  Fotocopia del documento d�identit� del lavoratore comprensivo di tutte le pagine ( passaporto, lettera delle ambasciate attestante l�identit�, permesso di soggiorno per richiesta asilo o altro, etc.)

-  Nel caso il lavoratore avesse ricevuto un decreto di espulsione, si suggerisce di allegare la fotocopia della domanda di revoca nella busta.


Modalità e tempi di attuazione

Gli uffici postali distribuiscono buste prestampate contenenti: i moduli su cui scrivere la dichiarazione, i bollettini di c/c postale, la cedola-ricevuta, il foglio istruzioni, l�elenco dei paesi con rispettivi codici. 

La dichiarazione va riconsegnata dal datore di lavoro o da persona delegata con fotocopia del documento di identit� del datore di lavoro. Il termine per spedire la busta (per lavoro domestico e tutti gli altri tipi di lavori) � l�11 novembre; per quanto riguarda la data, fa fede il timbro dell�ufficio postale accettante.

L�Ufficio postale alla consegna della domanda rilascer� una cedola-ricevuta al datore di lavoro. Una fotocopia del modulo compilato dovr� essere consegnata al lavoratore, insieme alla copia del tagliando-ricevuta della raccomandata assicurata. (Le spese postali di presentazione della domanda in aggiunta al versamento dei contributi sono di Euro 40 per il lavoro domestico e 100 Euro per gli altri lavori).

E� opportuno fare una fotocopia di tutto il materiale compilato prima di spedire la busta.
Gli interessati riceveranno comunicazione entro due mesi dalla presentazione della domanda con l�appuntamento presso gli uffici della Prefettura-UTG, nei quali potranno completare la pratica di regolarizzazione e lo straniero ricever� il permesso di soggiorno. 

Le dichiarazioni di ospitalit� (fatte con un modulo di cessione di fabbricato da presentare al commissariato di zona) potranno essere presentate fino all�11 novembre, senza incorrere in sanzioni pecuniarie. 


CHI NON PUO� FARE DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE:

A.  Stranieri che abbiano avuto espulsioni con accompagnamento in frontiera o nel proprio paese, oppure hanno lasciato l�Italia volontariamente dopo aver ricevuto un decreto di espulsione e sono rientrati senza aver chiesto l�autorizzazione al Ministero dell�Interno.

B.  Stranieri che siano stati denunciati per un reato degli art.380 / 381 del Codice di procedura penale (furto aggravato, rapina, lesioni personali, danneggiamento, cessioni di stupefacenti...) salvo che il procedimento sia stato archiviato o sia stato concluso con la dichiarazione che il fatto non sussiste, o sia stata presentata domanda di riabilitazione.

Chi ha ricevuto un�espulsione amministrativa deve chiederne la revoca alla Prefettura che ha emesso il provvedimento, dichiarando come motivazione per l�istanza di revoca l�inserimento sociale e lavorativo. (sono allegate delle ipotesi di moduli per l�istanza)

La legge prevede per chi presenta una dichiarazione falsa la condanna con reclusione da due a nove mesi. 


Comunità di Sant�Egidio - Genti di Pace - Roma Via Dandolo, 10 
Per informazioni: Mercoledì, Giovedi e Venerdì h.17.00- 20.00
e-mail: [email protected]

 


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