Tutela della persona e dotazione patrimoniale sono due questioni importanti che riguardano il futuro delle persone disabili, in particolare dei disabili mentali. Il Parlamento sta lavorando alla riforma dell’attuale normativa sulla tutela, che al momento è regolata al titolo XII, art 414-432 del Codice Civile del 1942. Il proposito è quello di configurare la tutela della persona disabile in modo innovativo e più flessibile rispetto all’attuale ordinamento, introducendo la figura dell’amministratore di sostegno. Il dibattito è quanto mai vivo e le posizioni non sempre concordi . Il problema del “dopo di noi”, così come spesso viene definito, preoccupa. Preoccupa le famiglie, e in particolare i genitori di disabili, ma preoccupa i disabili stessi: “cosa succederà della mia vita alla morte dei miei genitori, se nessun parente potrà occuparsi di me?” La solidità e disponibilità patrimoniale è certamente importante nella predisposizione di un futuro sereno. Oltre ai sussidi che lo Stato eroga (pensione di invalidità, accompagno, reversibilità,etc.), è indubbiamente utile poter contare su altre risorse, soprattutto se la famiglia di origine si trova in una buona condizione economica. Dopo la morte dei genitori la dotazione patrimoniale delle persone con handicap dipende spesso dal testamento dei genitori (o del parente con cui vivevano); questo però non può essere redatto solamente in base alla volontà di chi lo redige, ma deve essere elaborato tenendo conto delle norme contenute nel Codice Civile, che agli articoli 456 e seguenti contiene le regole dell’eredità. La legge italiana stabilisce l’obbligo di destinare una determinata quota dei beni a tutti gli eredi (la cosiddetta quota legittima). La tabella che segue mostra la �quota� che deve essere destinata ai figli legittimi (o naturali) e quella che pu� essere destinata secondo la propria volont�, chiamata spesso quota disponibile.
Quote di destinazione obbligatorie per la scrittura del testamento | Eredi | Quota legittima | Quota disponibile | Un solo figlio (legittimo o naturale) | 1/2 | 1/2 | Due o pi� figli | 2/3 | 1/3 | Coniuge | 1/2 | 1/2 | Coniuge e un solo figlio | 1/3 | 1/3 | Coniuge e due o pi� figli | 1/4 | 1/4 | Ascendenti legittimi | 1/3 | 2/3 | In tutti i casi in cui le quote indicate non sono rispettate il testamento può essere impugnato. I genitori o i familiari,se vogliono, possono disporre in modo diverso dei loro beni e favorire, attraverso il testamento, l’erede disabile,senza ledere i diritti degli altri eredi,utilizzando la quota dei beni disponibili (indicata nella terza colonna della tabella). Facciamo un esempio su un bene fondamentale come la casa. Avere una casa in cui vivere, con i debiti aiuti e servizi domiciliari, può,in molti casi, permettere al disabile di continuare a stare nel suo ambiente familiare e sociale,senza ricorrere all’istituzionalizzazione. Se c’è una sola casa di proprietà da destinare a due figli, il genitore può disporre l’eredità al figlio sano di 1/3 dell’immobile, e di 2/3 al figlio disabile (1/3 dalla quota legittima più 1/3 dalla disponibile). In altro modo il genitore può stabilire che il figlio disabile abbia diritto all’usufrutto dell’abitazione (che comprende il diritto di abitazione e quello di affitto) mentre l’altro fratello sia erede della “nuda proprietà”, della quale può però godere solamente dopo la morte del fratello con handicap.La materia è piuttosto complessa, ma con l’aiuto di un esperto è possibile scrivere il testamento in modo tale che le disposizioni espresse verranno attuate. È però necessario che la destinazione dei beni sia stabilita e posta in essere per tempo, cioè con buon anticipo rispetto ad una possibile malattia, o addirittura alla morte, del genitore o del proprietario dei beni.
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