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INTERDIZIONE
Cosa �
L�interdizione � l�istituto giuridico attraverso il quale si definisce
legalmente una persona �incapace�. Dopo che � avvenuta l�interdizione
quella persona � perci� legalmente rappresentata dal tutore e non pu�
svolgere da sola atti di disposizione patrimoniale. Le persone definite
interdette hanno comunque il diritto di voto (Legge 180/78). Ci si
riferisce agli articoli del Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e
seguenti
Chi pu� essere interdetto
I maggiorenni in condizioni di abituale infermit� di mente incapaci
di provvedere ai propri interessi.
Chi pu� richiedere l�interdizione
- Il coniuge;
- i parenti entro il quarto grado ( figli, ascendenti e discendenti
diretti, fratelli, cugini primi);
- gli affini entro il secondo grado (generi, cognati, zii acquisiti);
- il Pubblico Ministero (un magistrato dell�Ufficio della Procura della
Repubblica).
- gli operatori dei servizi pubblici (assistenti sociali,�.).
Procedura
Per presentare l�istanza occorre rivolgersi al Tribunale Civile in
Viale Giulio Cesare 54/b, con l�assistenza obbligatoria di un legale. Le
spese da considerare sono quelle legali, a meno che l�istanza venga
richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo �stato di povert��.
Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore.
Chi pu� essere tutore
- Un figlio maggiorenne; - il coniuge;
- altra persona designata dal Giudice.
Colui che � nominato non pu� sottrarsi alla nomina, a meno che abbia pi�
di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti gi� altra
tutela.
I compiti del tutore
- Avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i
suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni;
- presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua
amministrazione.
Il tutore non pu� acquistare i beni del tutelato, pu� essere rimosso se
si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, pu�
essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro
pu� sostituirlo.
Quando occorre l�autorizzazione del giudice tutelare - Investire
capitali;
- accettare eredit� e/o donazioni;
- rinunciare ad eredit� e/o donazioni;
- riscuotere capitali; acquistare beni straordinari; - fare contratti di
locazione per pi� di nove anni; - promuovere giudizi.
Quando occorre l�autorizzazione del tribunale - Vendere beni di una
certa entit�; - costituire pegni o ipoteche;
- fare compromessi e transazioni.
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