AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
(legge 9 gennaio 2004 n. 6 - in vigore dal 19 marzo 2004)
CHI E� e PERCH� SI CHIAMA COS�
E� un soggetto, uomo o donna, che deve curare gli interessi delle persone non autosufficienti sotto il profilo fisico o mentale, cio� coloro che, a causa della loro condizione, non sono in grado di provvedere alle proprie necessit�.
E� detto
amministratore proprio perch� si prende cura degli affari di un altro e di sostegno perch� serve per aiutare chi non � in grado di fare da solo.
Infatti la persona in difficolt� non perde l�esercizio dei propri diritti, come nel caso dell�interdizione, ma � affiancata dall�amministratore di sostegno per svolgere bene le funzioni della vita quotidiana.
CHI PU� AVERE L�AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Sono in condizione di avere un amministratore di sostegno tutti coloro che, maggiorenni, non sono in grado, completamente o solo parzialmente, di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana.
Se l�incapacit� del soggetto � grave o il giudice ritiene comunque di dover iniziare il processo per l�interdizione, si pu� nominare comunque un amministratore di sostegno provvisorio che si occuper� della persona non autosufficiente in attesa della nomina del tutore
Se la persona invece � minorenne devono provvedere i genitori o coloro che hanno la patria potest�.
Tuttavia se il minore ha per esempio un handicap grave che non gli consente di essere autonomo, pu� essere nominato l�amministratore di sostegno, che per� inizier� a svolgere le sue funzioni dopo che il minorenne ha compiuto 18 anni.
CHI FA LA DOMANDA PER AVERE L�AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Prima di tutto la persona interessata, cio� chi ha ridotta autonomia, pu� fare domanda al Giudice Tutelare del luogo dove vive, perch� provveda alla nomina dell�amministratore di sostegno.
La legge poi prevede una serie di altre persone che possono richiedere al Giudice la nomina di un amministratore nell�interesse della persona in diffcolt�. Tra queste vi sono:
- il responsabile dei servizi sociali o sanitari impegnati nella cura della persona, cio� l�assistente sociale del territorio o della struttura ospedaliera, il medico di base etc.
- il coniuge
- il convivente stabile, cio� colui o colei che, pur vivendo insieme, non � regolarmente sposato
- un parente entro il quarto grado (primo cugino, zio, nipote)
- un affine entro il sesto grado (i generi e le nuore, cognati, zii acquisiti)
- il Pubblico Ministero (un magistrato del Tribunale)
|