Il mio intervento sar� all�insegna non solo della mia presidenza della Lega dell�Insegnamento, grande movimento di educazione popolare nato, durante il secondo Impero, dalla volont� � d�insegnare il popolo � secondo la formula di Edgar Quinte, e che fu, e resta, uno dei protagonisti, anzitutto della lotta, poi del dibattito laico; sar� anche all�insegna delle mie convinzioni di non credente. Profondamente rispettoso di quelli che pensano differentemente da me, ma anche strenuo difensore del rispetto che si deve alla sfera delle proprie convinzioni e al diritto d�espressione e di critica. Il mio intervento sar� dunque condotto in nome di questo impegno, che lo illuminer�.
Credo che ci sia quasi un legame necessario e intrinseco, tra l�affermazione della libert� di coscienza e la laicit� dello Stato. Ci� spiegherebbe la sottile architettura della legge del 9 dicembre 1905, concernente la separazione tra Chiese e Stato, di cui la Francia si prepara a festeggiare il centenario. Dopo aver affermato, all�articolo 1�, che � la Repubblica assicura la libert� di coscienza �, e aver garantito il � libero esercizio dei culti con le uniche restrizioni (�) dell�ordine pubblico �, continua all�articolo 2 che � la Repubblica non riconosce, remunera n� sovvenziona alcun culto �. Tutto � detto in queste poche frasi, elaborate al termine di dibattiti parlamentari di altissima qualit�. Questo edificio legislativo � considerato da taluni un modello; come minimo, si presenta come un esempio particolarmente raffinato di presa di distanza dal potere religioso. La religione reintegra l�universo del diritto privato, diventa oggetto di coscienza individuale; lo Stato s�impegna a garantirne il libero esercizio, ma reciprocamente, le Chiese e i loro fedeli hanno l�obbligo de rispettare l�ordine pubblico democraticamente definito per legge.
Questa articolazione tra libert� di coscienza e neutralit� dello Stato non si � imposta senza difficolt� n� lotta, ma il risultato ottenuto dimostra che queste lotte, a cui la Lega dell�Insegnamento non ha mai cessato di contribuire, meritavano di essere combattute, che si devono difendere le conquiste che hanno permesso di ottenere, come pure si deve evidenziarne l�esemplarit�.
1- La libert� di coscienza � stata progressivamente costruita in epoche in cui la laicit� dello Stato era ancora soltanto un sogno. � stata affermata per la prima volta dall�articolo 10 della Dichiarazione dei diritti dell�uomo e del cittadino, adottata dall�Assemblea nazionale costituente francese il 26 agosto 1789. � Nessuno pu� essere perseguito a causa delle sue opinioni, anche religiose, purch� la loro manifestazione non turbi l�ordine pubblico �. Oggi � difficile valutare l�intensit� dei dibattiti che hanno preceduto l�adozione di questo testo. Si pu� immaginare che in una societ�, al cui interno una religione di stato modellava da secoli le coscienze individuali, e il potere politico si avvaleva di una legittimit� di diritto divino, la Chiesa che riuniva i fedeli di tale religione si sia sentita attaccata nelle proprie prerogative e nella propria autorit�. Non si trattava pi� soltanto di una questione di tolleranza - cio� di una concessione un po� condiscendente consentita da una maggioranza sicura di possedere la verit�, accettando di sopportare una minoranza -, ma di libert� e, implicitamente ma necessariamente, di eguale considerazione per qualsiasi opinione, dal momento che nel suo contenuto o nelle sue manifestazioni non contravveniva alle esigenze dell�ordine pubblico.
Altri testi di diritto nazionale ma anche e soprattutto di diritto internazionale hanno precisato i termini della libert� di coscienza. In materia, meritano di essere menzionati - redatti in termini praticamente identici - l�articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell�uomo adottata e proclamata dall�Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e l�articolo 9 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d�Europa. � Ogni persona ha diritto alla libert� di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libert� di cambiare di religione o di convinzione, come pure la libert� del manifestare la propria religione o convinzione, da sola o in comune, tanto in pubblico che in privato, con l�insegnamento, le pratiche, il culto e la realizzazione di riti �.
Costituisce un progresso significativo questa garanzia del diritto di cambiare di convinzione o di religione, nonch� il diritto di non professarne alcuna. Se fino ad allora, in effetti, la maggiore preoccupazione era di liberare gli individui dalle imposizioni politiche o istituzionali che potevano ostacolare la libert� di coscienza, non si poteva continuare a sottovalutare la logica di possesso caratteristica di organizzazioni che si stimano detentrici della verit�, impongono ai propri membri il rispetto di dogmi, e sviluppano pratiche di proselitismo. L�esempio offerto dai movimenti delle sette, di cui certune si qualificano pudicamente nuovi movimenti religiosi, incitano alla vigilanza. Diventava quindi importante che alla liberazione dalla costrizione pubblica, si aggiungesse la garanzia di una liberazione dalla costrizione comunitaria. Ogni individuo deve potere in ogni momento, e di maniera perfettamente libera, rielaborare le proprie appartenenze, ricostruire la propria visione del mondo.
2- La laicit� dello Stato si � imposta al termine di un processo di natura differente. Ma conviene aggiungere immediatamente che non sarebbe stato pensabile se non fosse stato continuamente guidato dalla volont� di assicurare la libert� di coscienza e di garantirne l�esercizio. Si pu� anche aggiungere che fin dall�inizio tanto il procedere o la lotta in direzione della laicizzazione dello Stato, che l�affermazione della libert� di coscienza, si sono basati sulla convinzione che per realizzare progressi era necessario impegnarsi a propugnare una logica educativa e l�apprendimento della ragione critica, sole armi efficaci nella lotta contro l�intolleranza e le discriminazioni dovute alle appartenenze religiose.
Non si tratta qui di rievocare la storia della laicit� in generale, n� la storia delle condizioni del suo sviluppo nello spazio politico francese o in altri luoghi: le manifestazioni che marcano la commemorazione del centenario della legge del 1905, la profusione delle pubblicazioni che commentano l�avvenimento, mi permettono di evitarlo. In breve, si pu� affermare che se la battaglia laica, specialmente nei paesi di cultura cattolica, fu chiaramente anticlericale, � stato a causa della forte resistenza manifestata dalla Chiesa - ridiventata �ultramontana� -, alle conquiste della Rivoluzione francese e pi� in generale ai movimenti di emancipazione apparsi fin dal Rinascimento. Tuttavia, salvo qualche eccezione durante il periodo del governo rivoluzionario, la laicit� non fu mai antireligiosa, in nome per l�appunto del rispetto della libert� di coscienza.
Basta ricordarne i principi per poi vedere in che modo possano conferire alla libert� di coscienza, tanto una configurazione che delle garanzie originali.
La laicit� dello Stato suppone anzitutto l�organizzazione di una doppia astensione o di una doppia incompetenza: quella dello Stato a pronunciarsi in materia di religione, quella delle Chiese a imporre le proprie convinzioni nello spazio pubblico. Neutralit� religiosa dello Stato e dei servizi pubblici da un lato, e d�altro lato, rifiuto delle Chiese di immischiarsi nelle questioni politiche, poich� la strumentalizzazione della religione da parte dello Stato e l�accaparramento ideologico dello Stato da parte di una convinzione religiosa in particolare, sono ugualmente inaccettabili. La separazione tra Chiese e Stato, come � organizzata in Francia, lo realizza molto bene.
In secondo luogo, le manifestazioni del culto devono rispettare le condizioni dell�ordine pubblico definito dalla legge. Ci� significa che tutte le convinzioni, quali che siano le loro basi, devono piegarsi alle esigenze definite dalla legge per garantire la perennit� del patto sociale e la trasparenza del legame politico.
In terzo luogo, la legge che deve garantire la neutralit� dello Stato, la libert� di coscienza, il pluralismo e l�eguaglianza di trattamento delle diverse convinzioni, non pu� essere che l�espressione di un processo democratico. Non esiste laicit� concepibile al di fuori dello spazio democratico, proprio perch� la laicit� presuppone quel libero confronto tra convinzioni discusse pubblicamente che costituisce l�essenza della democrazia, e che rifiuta di ammettere l�esistenza di verit� indiscutibili.
3- Queste caratteristiche dello Stato laico danno una vera originalit� alla libert� di coscienza e di religione, come pure alle garanzie del loro esercizio.
Tutte le convinzioni sono garantite in egual misura, poich� lo Stato si rifiuta di essere l�arbitro delle dispute ideologiche o religiose. Dato che non riconosce alcun culto, lo Stato laico deve impegnarsi, come precisa l�articolo 1� della Costituzione francese del 1958, a rispettare � tutte le credenze � e vigliare affinch� chi vi si riferisca sia trattato in modo perfettamente eguale, e che non si realizzi alcuna discriminazione n� tra i culti n� tra gli individui, in ragione di appartenenze religiose rivendicate o supposte. Ci� ha una prima conseguenza. Per lo Stato, ci� che conta non � il numero di aderenti ad una convinzione o i suoi fondamenti: si tratta anzitutto di un�opinione. Libert� religiosa e libert� di coscienza sono cos� messe allo stesso livello. Lo Stato non deve chiedersi cos�� una religione poich�, per principio, non ne professa n� riconosce alcuna. La sola questione che l�interessa � la libert� di coscienza e il libero esercizio dei culti. Ecco perch� si � manifestata in Francia una reticenza a riconoscere l�esistenza di un�eredit� religiosa nell�affermazione dell�identit� politica dell�Unione europea.
Diventa cos� inammissibile emettere qualsiasi valutazione sulla definizione o sul contenuto di una credenza. Tra l�altro, ci� induce ad escludere per principio l�idea stessa e di conseguenza l�incriminazione per bestemmia. Si pu� perci� comprendere la legittima indignazione manifestata dai laici francesi alla notizia che un�associazione cattolica aveva chiesto di far vietare un cartellone ispirato all��Ultima Cena� di Leonardo da Vinci, e che tale richiesta era stata accolta dal Tribunale Penale di Parigi in una sentenza dell�11 marzo 2005. Nello stesso ordine d�idee non sono ammissibili n� la fatwa proclamata dall�ayatollah Khomeiny contro lo scrittore Salman Rushdie, n� gli attacchi contro il cineasta Martin Scorsese all�uscita in sala del suo film � L�ultima tentazione di Cristo �. Peraltro, nessuna corrente di pensiero, nessuna Chiesa pu� rivendicare alcun privilegio rispetto alle convinzioni altrui, il che conduce a rifiutare l�esistenza di una religione di stato. Nessuna Chiesa pu� inoltre avvalersi presso i propri fedeli di diritti che contravvenissero all�ordine pubblico repubblicano o che li esonerassero dall�obbligo di rispettarne le regole: ci� vale in particolare per tutte le questioni relative allo statuto personale degli individui o alla loro morale sessuale. Ogni individuo deve potere liberamente professare le idee che stima giuste, praticare il culto corrispondente alla sua religione, ma anche essere garantito contro qualsiasi costrizione a praticare tale culto o a condividere tale convinzione. Ci� � precisato dall�articolo 31 della legge del 1905, che punisce � chi, con vie di fatto, violenze o minacce contro un individuo, o facendogli temere di perdere il lavoro o di mettere in pericolo la sua persona, famiglia o propriet�, l�avr� condizionato ad esercitare o ad astenersi dall�esercitare un culto� �.
Le diverse convinzioni, soprattutto religiose, sono uguali davanti alla libert� di esprimersi che viene loro riconosciuta, come pure nella loro sottomissione alle esigenze dell�ordine pubblico. In tal modo, mentre si astiene dal riconoscere e quindi di definire la religione, lo Stato laico deve darsi i mezzi per combattere i comportamenti che, qualsiasi ne siano i principi inspiratori, contravvengono alla legge e costituiscono talvolta crimini o delitti, quali attentati alla vita, aggressioni sessuali, esercizio illegale della medicina o tutta la gamma delle infrazioni fiscali e delle truffe. In particolare, il problema si � posto a proposito delle sette. Per certuni, l�impossibilit� o la difficolt� giuridica di darne una definizione precisa, in nome del principio di non riconoscimento, pu� indebolire l�indispensabile garanzia dovuta dalla collettivit� al rispetto della dignit� umana intesa nell�accezione pi� ampia. Per tentare di colmare questa lacuna, il legislatore francese ha creato, in maggio 2001, il nuovo delitto di abuso fraudolento di stato d�ignoranza o di situazione di debolezza. Dopo quattro anni di applicazione, � possibile fare una prima valutazione di questa evoluzione della legislazione. Seppur sia lodevole - perch� necessario - preoccuparsi di fornire protezione dagli abusi delle sette, bisogna costatare una certa difficolt� nella ricerca di prove, senza contare il rischio, fortunatamente molto teorico in uno Stato democratico, di vedere apparire aspetti di moralismo ufficiale ed il pericolo di una caccia alle streghe.
Ma l�ordine pubblico laico comporta un�altra esigenza conseguente al principio di neutralit�. La libert� di coscienza che lo Stato laico deve riconoscere ad ognuno, implica il diritto di esibire i segni esteriori dell�appartenenza a questa o quella religione, o anche la facolt� di avvalersi degli obblighi imposti dalla propria religione per esimersi dal rispetto di certi obblighi legali ? La questione non concerne le manifestazioni che pu� imporre ai fedeli l�osservanza dei vari culti, quando il libero esercizio ne � garantito in situazione di rispetto della sicurezza e della tranquillit� pubblica; invece � circoscritta alle rivendicazioni individuali di proselitismo o d�ostentazione o a richieste di deroghe, come le autorizzazioni ad assenze per motivi religiosi. Il dibattito che si � svolto in Francia sul divieto di ostentare segni religiosi nelle scuole pubbliche, e che si � concluso con il voto della legge del 15 marzo 2004, ha rivelato divergenze d�analisi esistenti tra chi stimava che solo un divieto poteva risolvere la difficolt� e chi, invece, pensava che, anche se doveva essere affermato il principio del divieto e del proselitismo, sarebbe convenuto completarlo riaffermando anche il ruolo emancipatorio dell�istituzione scolastica, l�unico atto a creare le condizioni dell�affrancamento delle coscienze individuali dalle manifestazioni di attaccamento comunitario.
Il rispetto dell�ordine pubblico fa emergere un�ultima esigenza, forse la pi� importante. La libert� di coscienza o di credenza non pu� estendersi fino alla facolt� d�imporre i grandi tratti di una morale pubblica. A questo proposito, sono inaccettabili le manifestazioni d�intolleranza e d�oscurantismo che, negli Stati-Uniti, hanno portato a privilegiare l�insegnamento di tesi creazioniste a detrimento della teoria dell�evoluzione. In uno Stato laico non esiste legge naturale d�ispirazione religiosa tale da definire l�area della legge positiva. La laicit� compresa come autonomia della sfera civile e politica per rapporto alla sfera religiosa si prolunga con l�autonomia della sfera morale per rapporto alla stessa sfera religiosa.
TRADUZIONE DAL FRANCESE