COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PRINCIPI FONDAMENTALI


1

L'Italia � una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranit� appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidariet� politica, economica e sociale.


3

Tutti i cittadini hanno pari dignit� sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert� e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit� e la propria scelta, un attivit� o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ�.


5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi� ampio decentramento amministrativo; adegua i pricipi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.


6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.


7

 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle sue parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero � regolata dalla legge in conformit� delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libert� democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non � ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.


11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert� degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit� con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit� necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


12

La bandiera della Repubblica � il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

La Costituzione Italiana (completa)