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Interdizione |
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Cosa � L�interdizione � l�istituto giuridico attraverso il quale si definisce legalmente una persona �incapace�. Dopo che � avvenuta l�interdizione quella persona � perci� legalmente rappresentata dal tutore e non pu� svolgere da sola atti di disposizione patrimoniale (contratti, testamento etc.) n� quelli di carattere �personale� quali il matrimonio. Le persone definite interdette hanno comunque il diritto di voto (Legge 180/78).
Chi pu� essere interdetto I maggiorenni in condizioni di abituale infermit� di mente incapaci di provvedere ai propri interessi.
Chi pu� richiedere l�interdizione - Il coniuge; - i parenti entro il quarto grado ( figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, cugini primi); - gli affini entro il secondo grado (generi, cognati, zii acquisiti); - il Pubblico Ministero (un magistrato dell�Ufficio della Procura della Repubblica). - gli operatori dei servizi pubblici (assistenti sociali,�.).
Procedura Per presentare l�istanza occorre rivolgersi al Tribunale, in Via Azario n.5, con l�assistenza obbligatoria di un legale. Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l�istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo �stato di povert��. Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore.
Chi pu� essere tutore - Un figlio maggiorenne; - il coniuge; - un soggetto indicato dal genitore con il testamento; - altra persona designata dal Giudice. Colui che � nominato non pu� sottrarsi alla nomina, a meno che abbia pi� di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti gi� altra tutela.
I compiti del tutore - Avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni; - presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore non pu� acquistare i beni del tutelato, pu� essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, pu� essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro pu� sostituirlo.
Quando occorre l�autorizzazione del giudice tutelare - Investire capitali; - accettare eredit� e/o donazioni; - rinunciare ad eredit� e/o donazioni; - riscuotere capitali; acquistare beni straordinari; - fare contratti di locazione per pi� di nove anni; - promuovere giudizi.
Quando occorre l�autorizzazione del tribunale - Vendere beni di una certa entit�; - costituire pegni o ipoteche; - fare compromessi e transazioni. |
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