Un'idea per...
lavorare
Legge
n. 68 del 12 marzo 1999
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Suppl. Ordin. n. 57 alla G.U. n.23 del marzo 1999
La legge n. 68 del 12 marzo
1999 introduce nell' ordinamento italiano la
nuova regolamentazione per il diritto al lavoro delle
persone disabili riformando la precedente legge n. 482
del 1968.
E' importante notare che la legge 68 si inserisce in un
piano di riforma, iniziato con il decreto legislativo
n. 469 del 1997 e al quale sono seguite molte
leggi regionali, che ha completamente cambiato il sistema
di intervento per lo sviluppo delle politiche attive del
lavoro.
Il decreto attribuisce alle Regioni e alle province molte
funzioni prima di competenza dello Stato.
Alle regioni spettano funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e verifica riguardo il sistema regionale
per l'impiego. Le province, attraverso i "Centri
per l'Impiego",
gestiscono le nuove banche dati per la ricerca di lavoro
e le procedure di collocamento nonché altri servizi
più mirati in materia di promozione di impiego.
La finalità principale della Legge
68/99 è la promozione dell'inserimento e dell'integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi
di sostegno e di collocamento
mirato. |
Quali le novità?
- un nuovo concetto di inserimento
lavorativo non più legato al concetto dell’inabilità
ma sull’utilizzo delle potenzialità “residue”
che valorizzate e ben organizzate, possono essere altamente
produttive.
- l'estensione dell'obbligo di
inserimento di un lavoratore disabile per le aziende
che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove
assunzioni (tale obbligo non esisteva prima)
- la costituzione di servizi per
l'inserimento lavorativo nell'ambito dei nuovi servizi
per l'impiego
- l'introduzione di nuovi criteri
per le assunzioni
obbligatorie, con
la possibilità della chiamata
nominativa per i
datori di lavoro che hanno tra 15 e 35 lavoratori alle
proprie dipendenze tramite convenzione
- l'avvio del sistema delle convenzioni
di integrazione lavorativa per favorire l'inserimento
mirato
- la possibilità per le
cooperative sociali di stipulare apposite convenzioni
per l'inserimento temporaneo dei disabili
- la previsione di un sistema di
agevolazioni
fiscali
ed il rimborso delle spese per adeguare il
posto di lavoro alle esigenze delle persone disabili
per i datori di lavoro
- l'istituzione di un Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili destinato a finanziare
programmi di inserimento lavorativo ed i relativi servizi
- un nuovo sistema di sanzioni
per i datori di lavoro che non rispettano le norme del
collocamento obbligatorio
- l'introduzione del diritto ai
disabili di partecipare a concorsi pubblici con speciali
modalità di svolgimento della prova che permetta
alle persone disabili di concorrere in effettive condizioni
di parità
- l'introduzione dell'obbligo per
le imprese che partecipano a bandi pubblici di dichiarazioni
che attestino di essere in regola con le norme che regolano
il diritto al lavoro dei disabili.
|
Le persone interessate al nuovo
sistema di collocamento
- le persone in età lavorativa
affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
e ai portatori di handicap intellettivo con una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45% accertata
da un'apposita commissione;
- le persone invalide del lavoro
con un grado di invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti o sordomute;
- le persone invalide di guerra,
invalide civili e per servizio.
|
Come
avviene l’avviamento al lavoro
Per
iscriversi ai centri per l’impiego occorre la seguente
documentazione:
• Libretto di lavoro rilasciato dall'ufficio anagrafe
del Comune di residenza;
• Certificazione del titolo di studio posseduto
(si può anche autocertificarlo);
• Fotocopia del certificato di invalidità
civile rilasciato dalla ASL e il documento in originale
in visione (minimo 46% di invalidità)
• Carta di identità valida
• Se si è già iscritti al centro per
l'impiego ordinario è necessario anche presentare
il modello di iscrizione C1 che certifica lo stato di
disoccupazione (anche in questo caso, comunque, si può
fare l’autocertificazione)
Le richieste vengono poi vagliate da un apposito Comitato
tecnico composto di funzionari ed esperti nel settore
sociale e medico legale per la valutazione delle residue
capacità lavorative . Il comitato tecnico per ogni
persona compila una scheda in cui vengono annotate le
capacità lavorative, le abilità, le competenze
e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità
e provvederà a mettere in contatto la domanda con
le offerte del mercato lavorativo.
Il Comitato tecnico compila l’elenco
e la graduatoria unica dei disabili disoccupati, indipendentemente
dal tipo di disabilità, secondo criteri che vengono
stabiliti dalle Regioni. |
|