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L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Riforma del codice civile riguardante la tutela e l'interdizione
Al momento la materia � regolata dai due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione previsti nel Codice Civile (art.414-432), a garanzia giuridica di chi"per effetto di una infermit� ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero dell'et� avanzata, si trova nell'impossibilit�, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi" (art. 404 del Codice Civile). A conclusione di un processo il Tribunale procede alla nomina di un tutore o curatore che provvede agli interessi del disabile (che pu� essere un handicappato mentale, psichico o un anziano confuso), sostituendosi completamente, o in parte, alla volont� dello stesso. A met� degli anni '80, sulla scorta dell'esperienza scaturita dall'applicazione della legge 180, nell'ambito dell'Universit� di Trieste � stata elaborata la proposta di introdurre la figura dell' "amministratore di sostegno". L'idea � quella di tutelare gli interessi di quelle persone che si trovano nella totale incapacit� di provvedere a s� stessi e ai propri beni, riducendo in parte la possibilit� di iniziativa della persona disabile, senza per� annullarne i diritti e la dignit�, come avviene nell'istituto dell'interdizione e, in minor misura, nell'inabilitazione. Al momento � in discussione in Parlamento una proposta
di legge che riguarda tale materia.Questa proposta, gi� passata in Senato; � in
prima lettura alla Camera con il numero 2189, ma il suo iter sar� ancora
lungo, poich�, comportando in alcuni suoi articoli la modifica del Codice
Civile, dovr� essere discussa in molte commissioni parlamentari. Questa
proposta di legge istituisce l'amministratore di sostegno che affianca
in tutto
o in parte nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana la persona
non autosufficiente (art. 404 del Codice Civile, introdotto
dagli art. 1 e 3 della legge in discussione in Parlamento). |
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I punti salienti del nuovo testo di legge, in discussione in Parlamento, sono i seguenti:
Sull'iter e sulle discussioni parlamentari vedi il sito www.camera.it o www.senato.it. |
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