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L'amministratore di sostegno

Il 22 dicembre 2003, il Senato ha approvato definitivamente, all’unanimità e in seduta notturna, la legge che istituisce l’Amministratore di sostegno, che riforma il titolo XII del I libro del Codice Civile. Le norme diverranno efficaci dopo sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Questa legge, lungamente attesa dalle famiglie e dagli operatori del settore, ha avuto un iter legislativo lungo e complesso in quanto ha coinvolto la riforma di alcuni articoli del Codice Civile che riguardavano l’interdizione e l’inabilitazione. La nuova legge dovrebbe rispondere all’esigenza di difendere gli interessi di quelle persone che si trovano nella incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere a sé stessi e ai propri beni, senza però annullarne i diritti e la dignità, come avviene nell’interdizione e, in minor misura, nell’inabilitazione. La figura dell’amministratore di sostegno viene così ad affiancare quelle del tutore e del curatore. Interessa varie categorie di persone, dai disabili mentali, fisici e psichici, agli anziani confusi e/o non più in grado di provvedere pienamente a sé e ai propri interessi.
È significativo il cambiamento della rubrica del Titolo XII del Codice Civile, che prima recitava “Dell’infermità di mente dell’interdizione e dell’inabilitazione”. Adesso la nuova rubrica si intitola “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Ciò dà il segno di quanto sia mutata l’immagine sociale e quindi giuridica delle persone disabili.


I punti salienti del nuovo testo di legge sono i seguenti:


Chi ha diritto all’amministratore di sostegno

  1. L'interdizione non è più obbligatoria.
  2. Le persone interdette o inabilitate possono richiedere, anche attraverso il tutore o il curatore, un amministratore di sostegno. In questo caso l’interdizione o l’inabilitazione vengono a decadere con la nomina di un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare.
  3. Mentre per l’interdizione e l’inabilitazione decide il tribunale,la nomina dell’amministratore di sostegno viene fatta direttamente dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.
  4. Ha diritto ad essere assistita da un amministratore di sostegno “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
  5. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, nel caso in cui sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna la richiesta di un amministratore di sostegno, sono tenuti a informarne il giudice tutelare. Questa formulazione lascia spazio anche ad altre possibilità, nel caso in cui il nucleo familiare o altri siano in grado di difendere effettivamente gli interessi della persona disabile a giudizio degli operatori dei servizi pubblici e del giudice tutelare.
  6. Per quanto sia possibile, deve essere rispettata la volontà della persona a cui è affiancato l'amministratore di sostegno (essa è definita nel testo di legge “beneficiario”), tanto che l'amministratore di sostegno deve agire sempre d'accordo con il beneficiario e deve sempre tener conto dalla sua volontà. Anche il giudice tutelare (che ha il compito di controllare che tutto avvenga regolarmente) deve tenere sempre conto della volontà e dei bisogni del beneficiario.

Chi è l’amministratore di sostegno

  1. Rispetto alla scelta dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare deve tener conto della volontà espressa dal genitore nel testamento, oltre che di quelle del coniuge o dei parenti entro il quarto grado e del beneficiario stesso.
  2. L’amministratore di sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, se questi prevede una propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata e autenticata. Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici (cioè degli enti locali e delle ASL) o privati (cioè di fondazioni e associazioni) che hanno in cura il beneficiario. Solo i legali rappresentanti (cioè i presidenti) di fondazioni o associazioni private (anche associazioni di volontariato prive di personalità giuridica) possono essere designati amministratori. Questi hanno a loro volta la possibilità di delegare ad altra persona tale compito.
  3. L'amministratore di sostegno non riceve alcun stipendio o retribuzione e resta in carica 10 anni. Se l’amministratore è un parente, il coniuge o la persona stabilmente convivente non ci sono limiti temporali.
  4. È da mettere in evidenza l’importanza data alla "persona stabilmente convivente", non necessariamente un parente, la quale può essere coinvolta in tutti gli atti giuridici che riguardano il beneficiario, potendo essere nominata anche amministratore di sostegno.

Cosa fa l’amministratore di sostegno

  1. L'amministrazione di sostegno interviene come rappresentante in alcuni atti giuridici, tipo l’acquisto di un bene immobile, la promozione di un procedimento giudiziario, etc. e si affianca al beneficiario in atti giuridici, detti di ordinaria amministrazione, quali contratti di affitto, acquisto di beni mobili di un certo valore, etc. Questa sua azione non annulla le capacità del beneficiario a compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”( per esempio acquistare beni di uso personale, come cibo e vestiti, riscuotere la pensione di invalidità ,etc.). L'amministrazione di sostegno è quindi una forma di protezione più rispettosa della dignità del disabile rispetto all'interdizione.
  2. É il giudice tutelare a decidere e ad indicare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno quali sono gli atti che questi ha il potere di compiere al posto del beneficiario e quelli in cui deve essere presente insieme al beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sull'azione dell'amministratore di sostegno. Questo rende l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, allo stesso tempo, più trasparente, perché controllabile da terzi, e più elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile.
  3. L’amministratore, in caso non sia in accordo con il beneficiario, deve subito informare il giudice tutelare chiamato a mediare. In caso di non accordo anche il pubblico ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente possono rivolgersi al giudice tutelare.
  4. A difesa del patrimonio e a tutela degli interessi del beneficiario, gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario stesso, in violazione di leggi od in violazione dei poteri dati all’amministratore dal decreto di nomina del giudice tutelare, possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi.
  5. L’amministratore di sostegno, solo ed esclusivamente se è parente entro il quarto grado o coniuge o persona stabilmente convivente, può ricevere per testamento o donazione i beni del beneficiario.
  6. Viene salvata la possibilità del testamento fedecommissorio, secondo il quale ciascuno dei genitori o il coniuge o i parenti più stretti possono istituire erede l’interdetto con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni a persone o enti indicati nel testamento stesso. Ad esempio il testamento può indicare espressamente che una parte dei beni possa andare a persone o associazioni di volontariato che si sono presi cura dell’interdetto stesso.

Il testo completo della legge


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