L'amministratore di sostegno
Il 22 dicembre 2003, il Senato ha approvato definitivamente, all’unanimità e
in seduta notturna, la legge che istituisce l’Amministratore
di sostegno, che riforma il titolo XII del I libro del Codice Civile.
Le norme diverranno efficaci dopo sessanta giorni dalla loro pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale.
Questa legge, lungamente attesa dalle famiglie e dagli operatori
del settore, ha avuto un iter legislativo lungo e complesso in
quanto ha coinvolto la riforma di alcuni articoli del Codice Civile
che riguardavano l’interdizione e l’inabilitazione.
La nuova legge dovrebbe rispondere all’esigenza di difendere
gli interessi di quelle persone che si trovano nella incapacità,
anche parziale o temporanea, di provvedere a sé stessi e
ai propri beni, senza però annullarne i diritti e la dignità,
come avviene nell’interdizione e, in minor misura, nell’inabilitazione.
La figura dell’amministratore di sostegno viene così ad
affiancare quelle del tutore e del curatore. Interessa varie categorie
di persone, dai disabili mentali, fisici e psichici, agli anziani
confusi e/o non più in grado di provvedere pienamente a
sé e ai propri interessi.
È significativo il cambiamento della rubrica del Titolo
XII del Codice Civile, che prima recitava “Dell’infermità di
mente dell’interdizione e dell’inabilitazione”.
Adesso la nuova rubrica si intitola “Delle misure di protezione
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Ciò dà il
segno di quanto sia mutata l’immagine sociale e quindi giuridica
delle persone disabili.
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I punti salienti del nuovo testo di legge sono i seguenti:
Chi ha diritto all’amministratore di sostegno
- L'interdizione non è più obbligatoria.
- Le persone interdette o inabilitate possono richiedere, anche
attraverso il tutore o il curatore, un amministratore di sostegno.
In questo caso l’interdizione o l’inabilitazione
vengono a decadere con la nomina di un amministratore di
sostegno da parte del giudice tutelare.
- Mentre per l’interdizione e l’inabilitazione
decide il tribunale,la nomina dell’amministratore di
sostegno viene fatta direttamente dal giudice tutelare del
luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.
- Ha
diritto ad essere assistita da un amministratore di sostegno “la
persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
- I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, nel caso in
cui sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna la
richiesta di un amministratore di sostegno, sono tenuti a informarne
il giudice tutelare. Questa formulazione lascia spazio anche
ad altre possibilità, nel
caso in cui il nucleo familiare o altri siano in grado di difendere
effettivamente gli interessi della persona disabile a giudizio
degli operatori dei servizi pubblici e del giudice tutelare.
- Per quanto sia possibile, deve essere rispettata la volontà della
persona a cui è affiancato l'amministratore di sostegno
(essa è definita nel testo di legge “beneficiario”),
tanto che l'amministratore di sostegno deve agire sempre d'accordo
con il beneficiario e deve sempre tener conto dalla sua volontà.
Anche il giudice tutelare (che ha il compito di controllare
che tutto avvenga regolarmente) deve tenere sempre conto della
volontà e
dei bisogni del beneficiario.
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Chi è l’amministratore di sostegno
- Rispetto alla scelta dell'amministratore di sostegno,
il giudice tutelare deve tener conto della volontà espressa
dal genitore nel testamento, oltre che di quelle del coniuge
o dei parenti entro il quarto grado e del beneficiario stesso.
- L’amministratore di sostegno può essere indicato
dallo stesso interessato, se questi prevede una propria eventuale
futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata e autenticata. Non possono essere
nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici (cioè degli
enti locali e delle ASL) o privati (cioè di fondazioni e associazioni)
che hanno in cura il beneficiario. Solo i legali rappresentanti (cioè i
presidenti) di fondazioni o associazioni private (anche associazioni di volontariato
prive di personalità giuridica) possono essere designati amministratori.
Questi hanno a loro volta la possibilità di delegare ad altra persona
tale compito.
- L'amministratore di sostegno non riceve alcun stipendio
o retribuzione e resta in carica 10 anni. Se l’amministratore è un
parente, il coniuge o la persona stabilmente convivente non ci sono limiti
temporali.
- È da mettere in evidenza l’importanza data alla "persona
stabilmente convivente", non necessariamente un parente, la quale
può essere
coinvolta in tutti gli atti giuridici che riguardano il beneficiario,
potendo essere nominata anche amministratore di sostegno.
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Cosa fa l’amministratore di sostegno
- L'amministrazione di sostegno interviene come rappresentante
in alcuni atti giuridici, tipo l’acquisto di un bene immobile, la promozione di un procedimento
giudiziario, etc. e si affianca al beneficiario in atti giuridici, detti di
ordinaria amministrazione, quali contratti di affitto, acquisto di beni mobili
di un certo valore, etc. Questa sua azione non annulla le capacità del
beneficiario a compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare
le esigenze della propria vita quotidiana”( per esempio acquistare beni
di uso personale, come cibo e vestiti, riscuotere la pensione di invalidità ,etc.).
L'amministrazione di sostegno è quindi una forma di protezione più rispettosa
della dignità del disabile rispetto all'interdizione.
- É il giudice tutelare a decidere e ad indicare nel
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno quali sono
gli atti che questi ha il potere di compiere al posto del beneficiario
e quelli in cui deve essere presente insieme al beneficiario.
I poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine
dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi
il controllo sull'azione dell'amministratore di sostegno. Questo
rende l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno,
allo stesso tempo, più trasparente,
perché controllabile
da terzi, e più elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo
disabile.
- L’amministratore, in caso non sia in accordo con il
beneficiario, deve subito informare il giudice tutelare chiamato
a mediare. In caso di non accordo anche il pubblico ministero,
i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente
convivente possono rivolgersi al giudice tutelare.
- A difesa
del patrimonio e a tutela degli interessi del beneficiario,
gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario
stesso, in violazione di leggi od in violazione dei poteri dati all’amministratore
dal decreto di nomina del giudice tutelare, possono essere annullati
su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero,
del beneficiario o dei suoi eredi.
- L’amministratore di sostegno,
solo ed esclusivamente se è parente
entro il quarto grado o coniuge o persona stabilmente convivente, può ricevere
per testamento o donazione i beni del beneficiario.
- Viene salvata la possibilità del testamento fedecommissorio,
secondo il quale ciascuno dei genitori o il coniuge o i parenti più stretti
possono istituire erede l’interdetto con l’obbligo di conservare
e restituire alla sua morte i beni a persone o enti indicati nel testamento
stesso. Ad esempio il testamento può indicare espressamente
che una parte dei beni possa andare a persone o associazioni di volontariato
che si sono presi cura dell’interdetto
stesso.
Il testo completo della legge |
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