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lavorare

Legge n. 68 del 12 marzo 1999
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Suppl. Ordin. n. 57 alla G.U. n.23 del marzo 1999

La legge n. 68 del 12 marzo 1999 introduce nell' ordinamento italiano la nuova regolamentazione per il diritto al lavoro delle persone disabili riformando la precedente legge n. 482 del 1968.
E' importante notare che la legge 68 si inserisce in un piano di riforma, iniziato con il decreto legislativo n. 469 del 1997 e al quale sono seguite molte leggi regionali, che ha completamente cambiato il sistema di intervento per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro.
Il decreto attribuisce alle Regioni e alle province molte funzioni prima di competenza dello Stato.
Alle regioni spettano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica riguardo il sistema regionale per l'impiego. Le province, attraverso i "
Centri per l'Impiego", gestiscono le nuove banche dati per la ricerca di lavoro e le procedure di collocamento nonché altri servizi più mirati in materia di promozione di impiego.

La finalità principale della Legge 68/99 è la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Quali le novità?

  1. un nuovo concetto di inserimento lavorativo non più legato al concetto dell’inabilità ma sull’utilizzo delle potenzialità “residue” che valorizzate e ben organizzate, possono essere altamente produttive.
  2. l'estensione dell'obbligo di inserimento di un lavoratore disabile per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove assunzioni (tale obbligo non esisteva prima)
  3. la costituzione di servizi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dei nuovi servizi per l'impiego
  4. l'introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, con la possibilità della chiamata nominativa per i datori di lavoro che hanno tra 15 e 35 lavoratori alle proprie dipendenze tramite convenzione
  5. l'avvio del sistema delle convenzioni di integrazione lavorativa per favorire l'inserimento mirato
  6. la possibilità per le cooperative sociali di stipulare apposite convenzioni per l'inserimento temporaneo dei disabili
  7. la previsione di un sistema di agevolazioni fiscali ed il rimborso delle spese per adeguare il posto di lavoro alle esigenze delle persone disabili per i datori di lavoro
  8. l'istituzione di un Fondo regionale per l'occupazione dei disabili destinato a finanziare programmi di inserimento lavorativo ed i relativi servizi
  9. un nuovo sistema di sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le norme del collocamento obbligatorio
  10. l'introduzione del diritto ai disabili di partecipare a concorsi pubblici con speciali modalità di svolgimento della prova che permetta alle persone disabili di concorrere in effettive condizioni di parità
  11. l'introduzione dell'obbligo per le imprese che partecipano a bandi pubblici di dichiarazioni che attestino di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili.

Le persone interessate al nuovo sistema di collocamento

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata da un'apposita commissione;
  • le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • le persone non vedenti o sordomute;
  • le persone invalide di guerra, invalide civili e per servizio.
Come avviene l’avviamento al lavoro

Per iscriversi ai centri per l’impiego occorre la seguente documentazione:

• Libretto di lavoro rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza;
• Certificazione del titolo di studio posseduto (si può anche autocertificarlo);
• Fotocopia del certificato di invalidità civile rilasciato dalla ASL e il documento in originale in visione (minimo 46% di invalidità)
• Carta di identità valida
• Se si è già iscritti al centro per l'impiego ordinario è necessario anche presentare il modello di iscrizione C1 che certifica lo stato di disoccupazione (anche in questo caso, comunque, si può fare l’autocertificazione)
Le richieste vengono poi vagliate da un apposito Comitato tecnico composto di funzionari ed esperti nel settore sociale e medico legale per la valutazione delle residue capacità lavorative . Il comitato tecnico per ogni persona compila una scheda in cui vengono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità e provvederà a mettere in contatto la domanda con le offerte del mercato lavorativo.

Il Comitato tecnico compila l’elenco e la graduatoria unica dei disabili disoccupati, indipendentemente dal tipo di disabilità, secondo criteri che vengono stabiliti dalle Regioni.