Come è fatta?
La
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è
composta da un preambolo e da 30 articoli che si richiamano
ai seguenti principi:
1) tutti gli esseri umani,in
quanto membri della stessa famiglia umana, nascono liberi
e uguali in dignità e in diritti. Questa libertà
e questa uguaglianza devono essere riconosciute e rispettate
senza discriminazioni di razza, colore,sesso, lingua,
religione,opinione politica,origine nazionale e sociale,
ricchezza, nascita o altro
2) i singoli stati sono chiamati a fare leggi che applichino
e difendano i diritti umani: questo è essenziale
per la vita di ciascuno stato e per lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le nazioni
3) rispettare e osservare i diritti umani è il
modo per costruire la giustizia e la pace nei vari stati
e nel mondo. |
Preambolo
Considerando che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili
costituisce il fondamento della libertà, della
pace e della giustizia nel mondo;
Considerando che il non riconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno condotto ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno
liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore
e dalla miseria, è stato proclamato come l'aspirazione
più alta dell'uomo;
Considerando che i diritti dell'uomo siano protetti
da un regime di diritto per cui l'uomo non sia mai costretto,
in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia
e l'oppressione; |
Considerando
che nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato
di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne,
e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso
sociale e a instaurare le migliori condizioni di vita
nella libertà più grande;
Considerando che gli Stati-Membri si sono impegnati
ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione
delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerando che una concezione comune di questi diritti
di libertà è della massima importanza
per assolvere pienamente a tale impegno;
L'Assemblea generale proclama la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
come l'ideale comune da raggiungere da tutti i popoli
e da tutte le nazioni affinché tutti gli individui
e tutti gli organi della società, tenendo sempre
presente allo spirito tale dichiarazione, si sforzino,
attraverso l'insegnamento e l'educazione, di sviluppare
il rispetto di tali diritti e libertà e di assicurarne,
attraverso misure progressive di ordine nazionale e
internazionale, il riconoscimento e la applicazione
universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli
Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti
sotto la loro giurisdizione. |
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità
e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire in uno spirito di fraternità vicendevole.
Articolo 2
Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le
libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza
alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione,
d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita
o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà
alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo
o internazionale del paese o del territorio a cui una persona
appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela
o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e
alla sicurezza della sua persona.
Articolo 4
Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né
in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
sono proibiti in tutte le loro forme.
Articolo 5
Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità
giuridica, in ogni luogo.
Articolo 7
Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto -
senza distinzione - ad un'eguale protezione contro qualsiasi
provocazione ad una simile discriminazione.
Articolo 8
Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle
competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano
i diritti fondamentali riconosciutile dalla Costituzione o
dalla legge.
Articolo 9
Nessuno può arbitrariamente essere arrestato, detenuto
né esiliato.
Articolo 10
Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la
sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale
indipendente e imparziale, che deciderà sia dei suoi
diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque
accusa in materia penale, rivolta contro di essa.
Articolo 11
1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente
fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita
nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie
necessarie alla sua difesa le siano state assicurate;
2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni,
che al momento in cui sono state commesse non costituiscono
reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti
non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella
che era praticata al momento in cui il reato è stato
commesso.
Articolo 12
Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o
nella sua corrispondenza, né di lesioni al suo onore
ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione
della legge contro simili ingerenze e lesioni.
Articolo 13
1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere
la propria residenza entro i confini di uno Stato;
2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese,
compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.
Articolo 14
1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di
cercare asilo e di beneficiare dell'esilio in altri paesi;
2) Tale diritto non si può invocare in caso di persecuzione
realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni
contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità;
2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né
della propria nazionalità né del diritto di
cambiare nazionalità.
Articolo
16
1) Raggiunta l'età nubile, l'uomo e la donna, senza
restrizione di sorta per ciò che riguarda la razza,
la nazionalità o la religione, hanno diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento;
2) Il matrimonio non si può concludere che con il pieno
e libero consenso dei futuri sposi;
3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale
della società e ha diritto alla protezione della società
e dello Stato.
Articolo 17
1) Ogni persona, tanto sola quanto in collettività,
ha diritto alla proprietà;
2) Nessuno può arbitrariamente esser privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni persona ha diritto alla libertà di cambiare religione,
come pure di manifestare la propria religione o convinzione
sola o in comune, in pubblico o in privato, con l'insegnamento,
le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e
d'espressione, il che implica il diritto di non venir disturbato
a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere
e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione
di frontiere, le informazioni e le idee.
Articolo 20
1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica;
2) Nessuno può essere costretto a far parte di una
associazione.
Articolo 21
1) Ogni persona ha diritto
di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
eletti;
2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza,
alle cariche pubbliche del proprio paese;
3) La volontà del popolo è il fondamento dell'autorità
dei poteri pubblici; questa volontà dev'essere espressa
con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente,
a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo
una procedura equivalente, che garantisca la libertà
del voto.
Articolo
22
Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale; ha la facoltà di ottenere soddisfazioni
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità,
grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale,
tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli
paesi.
Articolo 23
1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del
suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e
alla protezione contro la disoccupazione;
2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario
uguale per lavoro uguale;
3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente,
che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme
alla dignità umana e integrata, se opportuno, da ogni
altro mezzo di protezione sociale;
4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati
e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.
Articolo 24
Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare
ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed
a vacanze periodiche pagate.
Articolo 25
1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente
ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia,
specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento,
l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari;
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia,
d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita
dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti
dalla sua volontà;
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto
e ad un'assistenza speciali.Tutti i bambini, nati sia nel
matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della medesima
protezione sociale.
Articolo
26
1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere
gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare
e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio.
L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso.
L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti,
in piena uguaglianza, in base ai meriti;
2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità
umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la
comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni
e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo
delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace;
3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere
il genere di educazione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti
e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che
ne risultano;
2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
o artistica di cui è autore.
Articolo 28
Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello
internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno
sviluppo.
Articolo 29
1) L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità,
nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità;
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue
libertà ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni
stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare
il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà
altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica;
3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso
esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può
essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo
o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attività
o di compiere un'azione mirante alla distruzione dei diritti
e delle libertà qui enunciate.
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