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L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Riforma del codice civile riguardante la tutela e l'interdizione 


Uno dei principali problemi che preoccupano le famiglie dei disabili mentali � quello del futuro dei loro congiunti. A chi affidarli e chi si prender� cura di loro?

Al momento la materia � regolata dai due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione previsti nel Codice Civile (art.414-432), a garanzia giuridica di chi"per effetto di una infermit� ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero dell'et� avanzata, si trova nell'impossibilit�, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi" (art. 404 del Codice Civile).

A conclusione di un processo il Tribunale procede alla nomina di un tutore o curatore che provvede agli interessi del disabile (che pu� essere un handicappato mentale, psichico o un anziano confuso), sostituendosi completamente, o in parte, alla volont� dello stesso.

A met� degli anni '80, sulla scorta dell'esperienza scaturita dall'applicazione della legge 180, nell'ambito dell'Universit� di Trieste � stata elaborata la proposta di introdurre la figura dell' "amministratore di sostegno". L'idea � quella di tutelare gli interessi di quelle persone che si trovano nella totale incapacit� di provvedere a s� stessi e ai propri beni, riducendo in parte la possibilit� di iniziativa della persona disabile, senza per� annullarne i diritti e la dignit�, come avviene nell'istituto dell'interdizione e, in minor misura, nell'inabilitazione.

Al momento � in discussione in Parlamento una proposta di legge che riguarda tale materia.Questa proposta, gi� passata in Senato; � in prima lettura alla Camera con il numero 2189, ma il suo iter sar� ancora lungo, poich�, comportando in alcuni suoi articoli la modifica del Codice Civile, dovr� essere discussa in molte commissioni parlamentari. Questa proposta di legge istituisce l'amministratore di sostegno che affianca in tutto o in parte nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana la persona non autosufficiente (art. 404 del Codice Civile, introdotto dagli art. 1 e 3 della legge in discussione in Parlamento).

 

L'Amministratore di sostegno

I punti salienti del nuovo testo di legge, in discussione in Parlamento, sono i seguenti:

  1. L'interdizione non � pi� obbligatoria.
  2. Si fa avanti con forza l'idea che, per quanto sia possibile, deve essere rispettata la volont� del beneficiario (cio� del della persona a cui � affiancato l'amministratore di sostegno), tanto che l'amministratore di sostegno deve agire sempre d'accordo con il beneficiario e non pu� prescindere dalla sua volont�.
  3. Rispetto alla scelta dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare (che ha il compito di controllare che tutto avvenga regolarmente) deve tener conto della volont� espressa dal genitore nel testamento, oltre che di quelle del coniuge o dei parenti entro il quarto grado. L'amministratore di sostegno non � retribuito.
  4. � da mettere in evidenza il ruolo dato alla "persona stabilmente convivente", non necessariamente un parente, la quale pu� essere coinvolta in tutti gli atti giuridici che riguardano il beneficiario (pu� anche essere nominata amministratore di sostegno).
  5. L'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacit� del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (come ad es. firmare documenti, comprare, vendere) ed in ciò si differenzia dall'interdizione. L'amministrazione di sostegno � quindi una forma di protezione pi� rispettosa della dignit� del disabile rispetto all'interdizione.
  6. É il giudice tutelare a decidere e ad indicare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno quali sono gli atti che questi ha il potere di compiere al posto del beneficiario e quelli in cui deve essere presente insieme al beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sull'azione dell'amministratore di sostegno. Questo rende l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, allo stesso tempo, pi� trasparente, perch� controllabile da terzi, e pi� elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile.

Sull'iter e sulle discussioni parlamentari vedi il sito www.camera.it o www.senato.it
Ora la legge � in discussione alla Camera con il numero 2189.

 

L'interdizione

  • Destinatari dell'istituto dell'interdizione sono quelle persone le "quali si trovano in condizioni di abituale infermit� di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi" (art. 414 del Codice Civile).
  • Poich� dalla pubblicazione della sentenza l'interdetto perde completamente la capacit� di agire e cio� di compiere atti giuridicamente validi, in quanto la sua firma non ha pi� valore legale (non pu� ad esempio comprare o vendere immobili, firmare un contratto di lavoro, firmare assegni ecc.), si render� necessaria la nomina di un tutore che lo rappresenti legalmente, sostituendo con la propria volont� quella dell'interdetto.
  • A rigore, quest'ultimo non potrebbe nemmeno validamente svolgere le azioni quotidiane (es. acquistare un giornale, servirsi di un mezzo pubblico, fare un regalo, ecc.) ma in realt�, per arginare in qualche modo le conseguenze cos� gravi della pronuncia di interdizione, si ritiene che attivit� del genere si possano compiere anche senza l'intervento del tutore.
  • All'interdetto sono preclusi poi gli atti giuridici "personalissimi". Egli non potr� ad esempio contrarre matrimonio, fare testamento, ecc.

 

 

L'inabilitazione

  • Destinatario dell'istituto dell'inabilitazione � quella persona "inferma di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione"
    "Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalit� o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono s� e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici"
    (art. 415, comma 1 e 2 del Codice Civile).
  • Dalla pubblicazione della sentenza l'inabilitato, mentre conserva la piena capacit� di agire relativamente agli atti di ordinaria amministrazione (es. contratto di lavoro), avr� bisogno dell'assistenza di un curatore, che dovr� dare il proprio assenso nel caso di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (es. vendita di immobili, firme di cambiali o assegni, ecc.).
  • L'inabilitato, per quanto riguarda gli atti che non toccano il patrimoniale (es. matrimonio e diritto di voto elettorale), salvo specifiche previsioni contrarie, conserver� invece la piena capacit�.

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