MOZIONE PRESENTATA
Il sottoscritto Consigliere regionale
CONSIDERATA la necessit� di rispondere
all�esigenza di integrazione e di stabilit� espressa da
una fascia numerosa e crescente di cittadini di Paesi non
comunitari;
CONSIDERATO altres� che detta esigenza si manifesta con
particolare urgenza soprattutto in relazione alle nuove
generazioni, destinate crescere e a formarsi nel nostro
territorio;
RITENUTO il riconoscimento della cittadinanza elemento di
fondamentale importanza affinch� i soggetti possano
sentirsi effettivamente e completamente integrati nella
nostra societ�;
VISTI i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo
conclusa a New York il 20 novembre 1969 e ratificata
dall�Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, la quale
prevede l�attivazione di ogni possibile strumento volto
alla prevenzione dei trattamenti discriminatori a cui il
minore straniero pu� essere sottoposto;
PRESO ATTO della discussione attualmente in corso nel
Parlamento nazionale in relazione alle numerose proposte di
modifica della vigente normativa statale in materia di
cittadinanza;
RITENUTO imprescindibile addivenire al pi� presto ad una
significativa riforma della disciplina oggi dettata dalla
legge 5 febbraio 1992 n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza)
al fine dotare il nostro Paese di una normativa che sappia
adeguatamente rispondere ai problemi connessi ai rapporti
sociali e civili che emergono nella nostra societ�
PROPONE
al Consiglio regionale ai sensi dell�articolo 121 della
Costituzione e dell�articolo 17 comma 3 dello Statuto,
l�approvazione dell�allegata proposta di deliberazione
consiliare avente per oggetto: �Proposta di legge alle
Camere recante 'Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992 n.
91 (nuove norme sulla cittadinanza)'�.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
Il Consiglio regionale della Liguria
VISTO l�articolo 121 comma 2 della Costituzione;
RICHIAMATO l�articolo 17 comma 3 dello Statuto;
CONSIDERATA la necessit� di rispondere all�esigenza di
integrazione e di stabilit� espressa da una fascia numerosa
e crescente di cittadini di Paesi stranieri;
CONSIDERATO altres� che detta esigenza si manifesta con
particolare urgenza soprattutto in relazione alle nuove
generazioni, destinate a crescere e a formarsi nel nostro
territorio;
VALUTATO il riconoscimento della cittadinanza quale elemento
di fondamentale importanza affinch� i soggetti possano
sentirsi effettivamente e completamente integrati nella
nostra societ�;
VISTI i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo
conclusa a New York il 20 novembre 1969 e ratificata
dall�Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, la quale
prevede l�attivazione di ogni possibile strumento volto
alla prevenzione dei trattamenti discriminatori a cui il
minore straniero pu� essere sottoposto;
PRESO ATTO della discussione attualmente in corso nel
Parlamento nazionale in relazione alle numerose proposte di
modifica della vigente normativa statale in materia di
cittadinanza;
RITENUTO imprescindibile addivenire al pi� presto ad una
significativa riforma della disciplina oggi dettata dalla
legge 5 febbraio 1992 n.91 (nuove norme sulla cittadinanza)
al fine dotare il nostro Paese di una normativa che sappia
adeguatamente rispondere ai problemi connessi ai rapporti
sociali e civili che emergono nella nostra societ�;
PRESO ATTO della circostanza che ai sensi della citata legge
statale, in applicazione del principio dello �ius
sanguinis�, l�acquisizione della cittadinanza avviene
principalmente sulla base del riconoscimento del rapporto di
discendenza diretta da cittadini italiani;
RITENUTO opportuno affermare il riconoscimento della
necessit� di affiancare a tale principio quello dello
�ius soli�,� secondo il quale � cittadino colui che
nasce nel territorio dello Stato, pur temperato dalla
presenza di particolari condizioni oggettive dirette ad
assicurare la necessaria stabilit� del legame del soggetto
interessato con il nostro Paese;
CONSIDERATA inoltre l�esistenza di altre condizioni di
fatto, oggi non previste dalla normativa vigente, che
meritano di essere tenute in considerazione ai fini del
riconoscimento del diritto di cittadinanza
DELIBERA
di approvare, ai sensi dell�articolo 17 comma 3 dello
Statuto, l�allegata proposta di legge alle Camere a norma
dell�articolo 121 comma 2 della Costituzione, avente ad
oggetto: �Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992 n. 91
(nuove norme sulla cittadinanza)".
RELAZIONE
Con la presente proposta di legge si intende modificare
l�attuale normativa concernente il diritto alla
cittadinanza, la quale, pur di recente emanazione, non pare
idonea a soddisfare compiutamente le esigenze che emergono
oggi dalla nostra societ�.
Attualmente, secondo il nostro ordinamento, i figli nati in
Italia da genitori stranieri possono acquisire la
cittadinanza non prima del raggiungimento della maggiore et�
e previa richiesta avanzata nei dodici mesi successivi al
compimento del diciottesimo anno.
In considerazione, da un lato della sempre pi� numerosa
presenza degli stranieri nel nostro territorio, e
dall�altro della necessit� di eliminare, per quanto
possibile, ogni elemento che possa in qualche modo
ostacolare la piena integrazione sociale dei giovani, si
ritiene ormai opportuno provvedere ad un ripensamento dei
criteri finora privilegiati dal nostro ordinamento per
introdurvene di nuovi, meglio rispondenti alla esigenze che
oggi si manifestano.
Attraverso la modifica della legge 5 febbraio 1992 n. 91
recante norme in materia di cittadinanza che con la presente
proposta di legge si intende attuare, accanto al vecchio
principio dello �ius sanguinis�, che viene ovviamente
mantenuto, viene affiancato quello dello �ius soli�;
secondo tale principio, gi� acquisito ed applicato in molti
altri Paesi anche europei, � riconosciuto cittadino
italiano colui che nasce nel territorio dello Stato purch�
in possesso di determinati requisiti.
Inoltre, a completamento del sistema, viene riconosciuta
giuridica rilevanza a determinate �situazioni di fatto�,
che indipendentemente dai vincoli di parentela o dal luogo
di nascita di un individuo, valgono a testimoniare
l�esistenza di un solido legame con il nostro Paese,
legame che si ritiene comunque meritevole di fiducia e di
favore.
In forza di tali considerazioni, questa proposta di legge,
indirizzata soprattutto alle fasce pi� giovani degli
stranieri che scelgono di vivere nel nostro Paese,
conferisce giusta rilevanza a quelle circostanze di fatto
che sono comunque determinanti nella formazione e nello
sviluppo della personalit� dei ragazzi quali la frequenza
di cicli scolastici o professionali di apprezzabile durata
(sei anni).
Infine, ritenendo che la cittadinanza sia, oltre ad uno
�status�, anche un valore che ciascuno deve sentire,
amare e condividere, � previsto che il cittadino che abbia
acquisito la medesima sulla base delle disposizioni che oggi
si vogliono introdurre, possa farvi rinuncia al
raggiungimento della maggiore et�.
Proposta di legge
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 91
(NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA)
Articolo 1
(Modifica dell�articolo 1)
1. La lettera b) dell�articolo 1 della legge 5 febbraio
1992 n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza) � sostituita
dalle seguenti:
"b) chi � nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno sia residente
legalmente in Italia da almeno due anni;
c) il minore nato all�estero, figlio di genitori stranieri
di cui almeno uno residente legalmente in Italia da oltre
due anni, qualora abbia frequentato cicli di istruzione
scolastica o professionale per un periodo di almeno sei
anni.�.
2. Dopo il comma 1 dell�articolo 1 della legge 91/1992 �
inserito il seguente:
"1bis) Il soggetto che ha acquisito la cittadinanza
italiana ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 pu� rinunciarvi entro un anno dal
compimento della maggiore et� qualora sia in possesso di
altra cittadinanza.".
Articolo 2
(Modifica dell�articolo 9)
1. La lettera a) del comma 1 dell�articolo 9 della legge
91/1992 � sostituita dalla seguente:
"a) allo straniero, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, qualora risieda legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque
fatto salvo quanto previsto all�articolo 4 comma 1 lettera
c).".
Il consigliere Giancarlo Mori