La proposta di riforma
della legge
sulla cittadinanza 

 

La mozione della Regione Toscana 

 

 

 

Links

Genti di Pace

Il paese dell'Arcobaleno

"Ho bisogno di te"


Torna a:

News

Home page

Previous page

Comunicato stampa

Nessun utilizzo di minori

Bambini d'Italia
Proposte di legge
per la cittadinanza italiana degli immigrati

Firma online
l'adesione alla proposta della Comunit� di Sant'Egidio
per riformare la legge sulla cittadinanza
 

La Regione Liguria, a seguito della manifestazione
 promossa dalla Comunit� di Sant'Egidio
per una riforma della legge sulla cittadinanza
 ha fatto sua la proposta redatta dalla Comunit� e sostenuta anche dalla Regione Toscana, il Comune e la Provincia di Roma.  La mozione � stata approvata 
dal Consiglio Regionale Ligure il 5 agosto 2004.

 

MOZIONE PRESENTATA


Il sottoscritto Consigliere regionale

CONSIDERATA la necessit� di rispondere all�esigenza di integrazione e di stabilit� espressa da una fascia numerosa e crescente di cittadini di Paesi non comunitari;
CONSIDERATO altres� che detta esigenza si manifesta con particolare urgenza soprattutto in relazione alle nuove generazioni, destinate crescere e a formarsi nel nostro territorio;
RITENUTO il riconoscimento della cittadinanza elemento di fondamentale importanza affinch� i soggetti possano sentirsi effettivamente e completamente integrati nella nostra societ�;
VISTI i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa a New York il 20 novembre 1969 e ratificata dall�Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, la quale prevede l�attivazione di ogni possibile strumento volto alla prevenzione dei trattamenti discriminatori a cui il minore straniero pu� essere sottoposto;
PRESO ATTO della discussione attualmente in corso nel Parlamento nazionale in relazione alle numerose proposte di modifica della vigente normativa statale in materia di cittadinanza;
RITENUTO imprescindibile addivenire al pi� presto ad una significativa riforma della disciplina oggi dettata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza) al fine dotare il nostro Paese di una normativa che sappia adeguatamente rispondere ai problemi connessi ai rapporti sociali e civili che emergono nella nostra societ�
PROPONE
al Consiglio regionale ai sensi dell�articolo 121 della Costituzione e dell�articolo 17 comma 3 dello Statuto, l�approvazione dell�allegata proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: �Proposta di legge alle Camere recante 'Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992 n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza)'�.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA


Il Consiglio regionale della Liguria

VISTO l�articolo 121 comma 2 della Costituzione;

RICHIAMATO l�articolo 17 comma 3 dello Statuto;

CONSIDERATA la necessit� di rispondere all�esigenza di integrazione e di stabilit� espressa da una fascia numerosa e crescente di cittadini di Paesi stranieri;

CONSIDERATO altres� che detta esigenza si manifesta con particolare urgenza soprattutto in relazione alle nuove generazioni, destinate a crescere e a formarsi nel nostro territorio;

VALUTATO il riconoscimento della cittadinanza quale elemento di fondamentale importanza affinch� i soggetti possano sentirsi effettivamente e completamente integrati nella nostra societ�;

VISTI i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa a New York il 20 novembre 1969 e ratificata dall�Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, la quale prevede l�attivazione di ogni possibile strumento volto alla prevenzione dei trattamenti discriminatori a cui il minore straniero pu� essere sottoposto;

PRESO ATTO della discussione attualmente in corso nel Parlamento nazionale in relazione alle numerose proposte di modifica della vigente normativa statale in materia di cittadinanza;

RITENUTO imprescindibile addivenire al pi� presto ad una significativa riforma della disciplina oggi dettata dalla legge 5 febbraio 1992 n.91 (nuove norme sulla cittadinanza) al fine dotare il nostro Paese di una normativa che sappia adeguatamente rispondere ai problemi connessi ai rapporti sociali e civili che emergono nella nostra societ�;

PRESO ATTO della circostanza che ai sensi della citata legge statale, in applicazione del principio dello �ius sanguinis�, l�acquisizione della cittadinanza avviene principalmente sulla base del riconoscimento del rapporto di discendenza diretta da cittadini italiani;

RITENUTO opportuno affermare il riconoscimento della necessit� di affiancare a tale principio quello dello �ius soli�,� secondo il quale � cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato, pur temperato dalla presenza di particolari condizioni oggettive dirette ad assicurare la necessaria stabilit� del legame del soggetto interessato con il nostro Paese;

CONSIDERATA inoltre l�esistenza di altre condizioni di fatto, oggi non previste dalla normativa vigente, che meritano di essere tenute in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto di cittadinanza

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell�articolo 17 comma 3 dello Statuto, l�allegata proposta di legge alle Camere a norma dell�articolo 121 comma 2 della Costituzione, avente ad oggetto: �Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992 n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza)".

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende modificare l�attuale normativa concernente il diritto alla cittadinanza, la quale, pur di recente emanazione, non pare idonea a soddisfare compiutamente le esigenze che emergono oggi dalla nostra societ�.

Attualmente, secondo il nostro ordinamento, i figli nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza non prima del raggiungimento della maggiore et� e previa richiesta avanzata nei dodici mesi successivi al compimento del diciottesimo anno.


In considerazione, da un lato della sempre pi� numerosa presenza degli stranieri nel nostro territorio, e dall�altro della necessit� di eliminare, per quanto possibile, ogni elemento che possa in qualche modo ostacolare la piena integrazione sociale dei giovani, si ritiene ormai opportuno provvedere ad un ripensamento dei criteri finora privilegiati dal nostro ordinamento per introdurvene di nuovi, meglio rispondenti alla esigenze che oggi si manifestano.


Attraverso la modifica della legge 5 febbraio 1992 n. 91 recante norme in materia di cittadinanza che con la presente proposta di legge si intende attuare, accanto al vecchio principio dello �ius sanguinis�, che viene ovviamente mantenuto, viene affiancato quello dello �ius soli�; secondo tale principio, gi� acquisito ed applicato in molti altri Paesi anche europei, � riconosciuto cittadino italiano colui che nasce nel territorio dello Stato purch� in possesso di determinati requisiti.


Inoltre, a completamento del sistema, viene riconosciuta giuridica rilevanza a determinate �situazioni di fatto�, che indipendentemente dai vincoli di parentela o dal luogo di nascita di un individuo, valgono a testimoniare l�esistenza di un solido legame con il nostro Paese, legame che si ritiene comunque meritevole di fiducia e di favore.


In forza di tali considerazioni, questa proposta di legge, indirizzata soprattutto alle fasce pi� giovani degli stranieri che scelgono di vivere nel nostro Paese, conferisce giusta rilevanza a quelle circostanze di fatto che sono comunque determinanti nella formazione e nello sviluppo della personalit� dei ragazzi quali la frequenza di cicli scolastici o professionali di apprezzabile durata (sei anni).


Infine, ritenendo che la cittadinanza sia, oltre ad uno �status�, anche un valore che ciascuno deve sentire, amare e condividere, � previsto che il cittadino che abbia acquisito la medesima sulla base delle disposizioni che oggi si vogliono introdurre, possa farvi rinuncia al raggiungimento della maggiore et�.


Proposta di legge

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 91
(NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA)


Articolo 1

(Modifica dell�articolo 1)


1. La lettera b) dell�articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza) � sostituita dalle seguenti:

"b) chi � nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno due anni;

c) il minore nato all�estero, figlio di genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da oltre due anni, qualora abbia frequentato cicli di istruzione scolastica o professionale per un periodo di almeno sei anni.�.


2. Dopo il comma 1 dell�articolo 1 della legge 91/1992 � inserito il seguente:

"1bis) Il soggetto che ha acquisito la cittadinanza italiana ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 pu� rinunciarvi entro un anno dal compimento della maggiore et� qualora sia in possesso di altra cittadinanza.".

Articolo 2

(Modifica dell�articolo 9)


1. La lettera a) del comma 1 dell�articolo 9 della legge 91/1992 � sostituita dalla seguente:

"a) allo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, qualora risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto all�articolo 4 comma 1 lettera c).".



Il consigliere Giancarlo Mori