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DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL'UOMO
Come è fatta?
La
Dichiarazione universale dei diritti dell�uomo è
composta da un preambolo e da 30 articoli che si richiamano
ai seguenti principi:
1) tutti gli esseri
umani,in quanto membri della stessa famiglia umana, nascono
liberi e uguali in dignità e in diritti. Questa
libertà e questa uguaglianza devono essere riconosciute
e rispettate senza discriminazioni di razza, colore,sesso,
lingua, religione,opinione politica,origine nazionale
e sociale, ricchezza, nascita o altro
2) i singoli stati sono chiamati a fare leggi che applichino
e difendano i diritti umani: questo è essenziale
per la vita di ciascuno stato e per lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le nazioni
3) rispettare e osservare i diritti umani è il
modo per costruire la giustizia e la pace nei vari stati
e nel mondo.
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Preambolo
Considerando che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce
il fondamento della libertà, della pace e della
giustizia nel mondo;
Considerando che il non riconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno condotto ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di
parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria,
è stato proclamato come l'aspirazione più
alta dell'uomo;
Considerando che i diritti dell'uomo siano protetti da
un regime di diritto per cui l'uomo non sia mai costretto,
in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e
l'oppressione;
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Considerando che nella Carta dei popoli
le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei
diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati
decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare
le migliori condizioni di vita nella libertà più
grande;
Considerando che gli Stati-Membri si sono impegnati ad
assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerando che una concezione comune di questi diritti
di libertà è della massima importanza per
assolvere pienamente a tale impegno;
L'Assemblea generale proclama la presente
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come l'ideale
comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le
nazioni affinché tutti gli individui e tutti gli
organi della società, tenendo sempre presente allo
spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l'insegnamento
e l'educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti
e libertà e di assicurarne, attraverso misure progressive
di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento
e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le
popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle
dei territori riposti sotto la loro giurisdizione.
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità
e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
in uno spirito di fraternità vicendevole.
Articolo 2
Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione
politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale
o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra
situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata
sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del
paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto
territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca
qualunque altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della sua persona.
Articolo 4
Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né
in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
sono proibiti in tutte le loro forme.
Articolo 5
Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità
giuridica, in ogni luogo.
Articolo 7
Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza
distinzione - ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione
ad una simile discriminazione.
Articolo 8
Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle
competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i
diritti fondamentali riconosciutile dalla Costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessuno può arbitrariamente essere arrestato, detenuto
né esiliato.
Articolo 10
Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua
causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale
indipendente e imparziale, che deciderà sia dei suoi
diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque
accusa in materia penale, rivolta contro di essa.
Articolo 11
1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente
fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita
nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie
necessarie alla sua difesa le siano state assicurate;
2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni, che
al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato
in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti non
sarà inflitta alcuna pena più forte di quella
che era praticata al momento in cui il reato è stato
commesso.
Articolo 12
Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella
sua corrispondenza, né di lesioni al suo onore ed alla
sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della
legge contro simili ingerenze e lesioni.
Articolo 13
1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere
la propria residenza entro i confini di uno Stato;
2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso
il proprio, e di rientrare nel proprio paese.
Articolo 14
1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare
asilo e di beneficiare dell'esilio in altri paesi;
2) Tale diritto non si può invocare in caso di persecuzione
realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni
contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità;
2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né
della propria nazionalità né del diritto di cambiare
nazionalità.
Articolo 16
1) Raggiunta l'età nubile, l'uomo e la donna, senza restrizione
di sorta per ciò che riguarda la razza, la nazionalità
o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.
Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e al momento del suo scioglimento;
2) Il matrimonio non si può concludere che con il pieno
e libero consenso dei futuri sposi;
3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della
società e ha diritto alla protezione della società
e dello Stato.
Articolo 17
1) Ogni persona, tanto sola quanto in collettività, ha
diritto alla proprietà;
2) Nessuno può arbitrariamente esser privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni persona ha diritto alla libertà di cambiare religione,
come pure di manifestare la propria religione o convinzione
sola o in comune, in pubblico o in privato, con l'insegnamento,
le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e d'espressione,
il che implica il diritto di non venir disturbato a causa delle
proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere
con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di
frontiere, le informazioni e le idee.
Articolo 20
1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica;
2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.
Articolo 21
1) Ogni persona ha diritto
di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
eletti;
2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza,
alle cariche pubbliche del proprio paese;
3) La volontà del popolo è il fondamento dell'autorità
dei poteri pubblici; questa volontà dev'essere espressa
con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a
suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una
procedura equivalente, che garantisca la libertà del
voto.
Articolo 22
Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale; ha la facoltà di ottenere soddisfazioni
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità,
grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale,
tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli
paesi.
Articolo 23
1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del
suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla
protezione contro la disoccupazione;
2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario
uguale per lavoro uguale;
3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente,
che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme
alla dignità umana e integrata, se opportuno, da ogni
altro mezzo di protezione sociale;
4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati
e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.
Articolo 24
Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare
ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a
vacanze periodiche pagate.
Articolo 25
1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente
ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia,
specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento,
l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia,
d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita
dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti
dalla sua volontà;
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto
e ad un'assistenza speciali.Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio
sia fuori del matrimonio, godono della medesima protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere
gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare
e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio.
L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso.
L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in
piena uguaglianza, in base ai meriti;
2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità
umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione,
la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi
razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;
3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il
genere di educazione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e
di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne
risultano;
2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
o artistica di cui è autore.
Articolo 28
Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello
internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno
sviluppo.
Articolo 29
1) L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità,
nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità;
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue
libertà ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni
stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare
il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà
altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica;
3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso
esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 30
Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può
essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo
o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attività
o di compiere un'azione mirante alla distruzione dei diritti
e delle libertà qui enunciate.
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